Il 14 dicembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, che ha previsto una modifica apparentemente radicale dell’art. 80 comma 5 lett. C) del D.Lgs. 50/2016.

Il testo previgente prevedeva un’unica lettera (la lettera “c” per l’appunto) che affrontava il concetto di grave illecito professionale in maniera unitaria, ovverosia era prevista un’elencazione di ipotesi (quali la risoluzione contrattuale, oppure il tentativo di influenzare le decisioni della stazione appaltante, ecc.) che integravano casi di possibile “grave illecito professionale”.

Il decreto semplificazioni, modifica integralmente tale struttura, suddividendo l’originario contenuto della – ormai superata – lettera “c” in tre distinte fattispecie.

  • La “nuova” lettera “c” che prevede l’esclusione nel caso in cui la stazione appaltante dimostri la commissione di un grave illecito professionale (il legislatore dunque utilizza l’identica dizione del precedente testo);
  • La lettera “c – bis” che prevede il caso in cui l’impresa abbia tentato di influenzare il procedimento decisionale della stazione appaltante con informazioni fuorvianti e non veritiere;
  • La lettera “c – ter” relativa ai casi di grave inadempimento contrattuale a cui il concorrente è andato incontro durante l’esecuzione di una pregressa commessa; in tale categoria rientrano (così come era previsto nel testo oramai abrogato) la risoluzione del contratto e le sanzioni irrogate dalle Amministrazioni (le temute penali).

MA COSA CAMBIA REALMENTE?

L’operazione di restyling dell’art. 80 comporta pochi cambiamenti concreti. Il legislatore infatti si è limitato a suddividere l’originario testo normativo in tre distinte categorie. L’unica rilevante novità è che è scomparso ogni riferimento all’impugnazione dei provvedimenti di risoluzione contrattuale (o delle penali). Il vecchio testo, infatti, affermava che se si era impugnata davanti al Giudice la risoluzione contrattuale, questa non era idonea ad integrare un caso di “grave illecito professionale”. Da oggi dunque, anche se si è impugnata una risoluzione contrattuale oppure una penale, questo non esimerà il concorrente da dover in ogni caso dichiarare in sede di gara di aver subito tale provvedimento e la stazione appaltante sarà tenuta a verificare che esso (indipendentemente dal giudizio pendente) possa o meno integrare un caso meritevole di esclusione del concorrente.

La modifica al Codice dei contratti è entrata in vigore il 15 dicembre e si applica ai bandi pubblicati dal 16 dicembre 2018. Attenzione però: trattandosi di Decreto legge, il testo normativo potrà essere modificato (anche profondamente) in sede di conversione parlamentare. Quindi potrebbero attenderci ulteriori novità.