Newsletter n. 11 anno VII / 1 – 15 giugno 2021

NEWSLETTER N.11 ANNO VII

1-15 giugno 2021

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IN EVIDENZA

TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. I – sentenza 7 giugno 2021 n. 518 – Appalti pubblici – Sulla validità della pubblicazione degli atti dirigenziali sul sito istituzionale dell’ASL come pubblicità notizia – Il Tribunale Amministrativo bresciano, chiamato a decidere su una fattispecie del tutto analoga a quella massimata sopra, ha in via preliminare affrontato l’eccezione di tardività sollevata dalle controparti, secondo le quali il ricorso introduttivo sarebbe stato proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni, decorrente dall’ultimo giorno di pubblicità legale sul sito istituzionale dell’ASL. I Giudici hanno chiarito che il generico obbligo di pubblicazione nell’Albo dell’Azienda sanitaria di tutti gli atti dirigenziali rileva unicamente come pubblicità notizia e ai fini del conferimento dell’esecutività all’atto pubblicato, ma non vale a determinarne la conoscenza erga omnes dello stesso. Da qui, l’irrilevanza della data di pubblicazione del provvedimento impugnato sul sito dell’ASL e quindi la tempestività del ricorso introduttivo.
Peraltro, il TAR ha altresì precisato che, essendo il ricorrente l’aggiudicatario della convenzione Consip relativa al medesimo servizio oggetto dell’atto di adesione impugnato, come tale facilmente individuabile, esso avrebbe avuto diritto a ricevere la notifica individuale del provvedimento gravato, in quanto soggetto controinteressato.
Nel merito, il TAR ha ritenuto illegittima l’adesione di una ASL ad un lotto di una convenzione regionale, destinato tuttavia ad altri enti. Secondo il TAR, la convenzione regionale, modellata sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di specifiche aziende sanitarie, non può considerarsi destinata indistintamente a tutti gli enti del servizio sanitario regionale, permettendo così che il suo plafond possa essere utilizzato, e persino esaurito, da enti diversi da quelli specificamente indicati negli atti di gara. Ciò sarebbe possibile nel caso in cui la lex specialis espliciti l’eventualità della futura adesione di enti diversi da quelli indicati, clausola che nella specie però è mancata del tutto.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del ricorrente)

 

TAR LOMBARDIA, BRESCIA, Sez. I – sentenza 7 giugno 2021 n. 517 – Appalti pubblici – Sull’illegittima adesione di un Ente ad un contratto destinato a soddisfare le esigenze di altri Enti – I Giudici lombardi hanno accolto il ricorso proposto da un operatore economico, aggiudicatario della convenzione Consip per i servizi di pulizia nelle strutture sanitarie, volto a denunciare l’illegittimità del provvedimento con cui una ASL, per reperire i suddetti servizi, ha aderito ad un lotto della convenzione regionale, destinato tuttavia ad altri enti, senza considerare la disponibilità e la capienza della convenzione nazionale.
Secondo il TAR, l’aggiudicatario di un lotto di una gara non può erogare le prestazioni in favore di enti diversi da quelli ricompresi nel proprio lotto; altrimenti la convenzione regionale, modellata sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di specifiche aziende sanitarie, finirebbe per essere erosa, in tutto o in parte, dalle richieste di approvvigionamento formulate da aziende diverse da quelle espressamente contemplate, con l’effetto di renderla incapiente e incapace di soddisfare proprio le esigenze di quelle specifiche aziende sul cui fabbisogno era stata modellata. Dunque, il TAR ha escluso che la convenzione regionale esaminata sia destinata indistintamente a tutti gli enti del servizio sanitario regionale e che il suo plafond possa essere utilizzato, e persino esaurito, da enti diversi da quelli specificamente indicati negli atti di gara.
Inoltre, non appare ragionevole che un’offerta economica elaborata da un concorrente in relazione ad un lotto territoriale possa poi vincolarlo a rendere le medesime prestazioni, allo stesso prezzo, in favore di amministrazioni dislocate nei più disparati contesti territoriali, solo perché ricomprese in ambito regionale. Ciò sarebbe possibile nel caso in cui la lex specialis espliciti l’eventualità della futura adesione di enti diversi da quelli indicati, circostanza che nella specie però è mancata del tutto.
(Giudizio seguito dallo Studio AOR Avvocati per conto del ricorrente)

APPALTI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – sentenza 7 giugno 2021 n. 4353 – Appalti pubblici – Sul principio di equivalenza negli appalti di servizi – Con la pronuncia in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito come il principio di equivalenza debba trovare applicazione ex lege anche negli appalti di servizi.
Ed infatti, tale principio trova applicazione anche in assenza di un’espressa previsione del bando di gara, in quanto principio generale della contrattualistica pubblica.
D’altronde, in virtù dell’art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici, l’indicazione delle “caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara” deve intendersi come vincolante non nel quomodo, ma soltanto quoad effectum: le offerte, in altre parole, rispettano la lex specialis ove comunque capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento.

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 7 giugno 2021 n. 4299 – Appalti pubblici – Sul potere dell’ANAC di annotazione delle notizie sul casellario informatico – Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine all’ampiezza del potere attribuito all’ANAC dall’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, avente per oggetto la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale disposizione il casellario deve essere integrato con tutte le informazioni che l’ANAC ritiene «utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c) […]», ossia con le notizie concernenti gravi illeciti professionali dell’operatore economico idonei a incidere sulla sua integrità e affidabilità. E ciò, al fine di realizzare una banca dati integrata, che raccolga le informazioni rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici. In tale prospettiva il concetto di utilità della notizia da iscrivere deve essere inteso in relazione al contenuto normativo del requisito o della causa di esclusione, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell’ambito della singola procedura di gara: la notizia da iscrivere è utile (alla stazione appaltante) se può assumere rilevanza nel processo di accertamento del requisito (generale o speciale).
Ciò premesso, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la motivazione circa l’utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, non la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione (valutazione riservata alla stazione appaltante). Non si tratta quindi di un potere di valutazione tecnica (né, tantomeno, di un potere discrezionale), ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa).
Pertanto, è richiesta una più ampia motivazione della decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione nel casellario, motivazione che deve riguardare specificamente anche le ragioni per cui si ritenga “utile” la notizia da iscrivere, dovendo l’ANAC “procedere ad un’attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Cons. St. V, n. 1318/2020, cit., punti 2.4. e 2.5. del “diritto”)”.

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 3 giugno 2021 n. 4248 – Appalti pubblici – Sui gravi illeciti professionali – Con la sentenza in rassegna, i Giudici di Palazzo Spada hanno confermato il generale principio per il quale l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti, contenuta nella lett. c), del comma 5, dell’art. 80, è da considerarsi “meramente esemplificativa”.
Oltre che dal tenore letterale della disposizione, tale conclusione deriva anche dall’interpretazione pregiudiziale proposta dalla Corte di Giustizia UE, in base alla quale la valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali spetta in via esclusiva alla stazione appaltante, costituendo una scelta ampiamente discrezionale.

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 1° giugno 2021 n. 4203 – Appalti pubblici – Sulla competenza del R.U.P. ad adottare il provvedimento di esclusione dalla gara – Con la pronuncia in commento, i Giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che il R.U.P. è il soggetto competente ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla gara.
Ed infatti, il Collegio ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale “in caso di procedura di gara che preveda l’affidamento …(omissis)… con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l’esercizio di poteri valutativi”.
Il provvedimento di esclusione non implica alcuna attività valutativa e, pertanto, esso deve essere adottato dal R.U.P.

 

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. IV – sentenza 10 giugno 2021 n. 3931 – Appalti pubblici – Sull’onerosità del contratto di avvalimento – Con la sentenza in esame il TAR ha affermato che la mancata previsione di un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria non determina, di per sé, l’invalidità del contratto di avvalimento.
Ciò che rileva, a tali fini, è l’accertamento della presenza o meno di un interesse patrimoniale dell’ausiliaria ad assumere, senza corrispettivo, gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.
Ove dal contenuto del contratto si accerti l’esistenza di un siffatto interesse patrimoniale, anche indiretto purché effettivo, il contratto di avvalimento deve reputarsi valido.

 

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, Sez. I – sentenza 10 giugno 2021 n. 523 – Appalti pubblici – Sull’obbligo di indicare i costi della sicurezza e della manodopera – Con la sentenza in rassegna, il TAR Brescia ha ritenuto legittima l’esclusione dell’operatore economico che non indichi i costi della manodopera e della sicurezza o li indichi in modo meramente fittizio e non adeguato.
Ed infatti, l’art. 95, comma 10, D Lgs n. 50/2016, il quale impone tale onere dichiarativo, costituisce regola generale delle procedure di gara.
Pertanto, le eccezioni che la stessa disposizione prevede (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) sono di stretta interpretazione e non possono essere estese sino a ricomprendere ulteriori deroghe.
Tali eccezioni non erano presenti nel caso di specie e, conseguentemente, il Collegio ha confermato la legittimità dell’esclusione.

 

TAR MARCHE, SEZ. I – sentenza 10 giugno 2021 n.  475 – Appalti pubblici – Sull’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione di una gara in quanto l’O.E. non risulta iscritto nella White list – Il Collegio ha accertato l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica, fondato sulla circostanza che l’impresa interessata non sarebbe iscritta nella c.d. “White List”. Il TAR, infatti, ha accertato che tale requisito di partecipazione era previsto dalla lex specialis in via alternativa alla iscrizione nell’elenco degli operatori presso l’Anagrafe Antimafia de-gli Esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno. Iscrizione quest’ultima posseduta dall’impresa aggiudicataria e mai venuta meno.
Pertanto, il provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione del concorrente vittorioso è stato ritenuto illegittimo per difetto dei presupposti e di motivazione.

 

TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. II – sentenza 9 giugno 2021 n. 1839 – Appalti pubblici – Sull’onere di immediata impugnazione delle clausole che impediscono la partecipazione alla gara o impongono onere manifestamente incomprensibili – Con la sentenza in commento, il Tar Palermo ha precisato che sussiste l’onere di immediata impugnazione relativamente alle clausole della lex specialis che impediscono la partecipazione alla gara o impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura ovvero che rendono impossibile la stessa formulazione dell’offerta, in quanto non consentono il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara.
Diversamente, per le previsioni concernenti i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, l’interesse al ricorso nasce solo con l’adozione degli atti applicativi, quali l’esclusione o l’aggiudicazione a terzi, in quanto effettivamente lesivi.

 

TAR LAZIO – ROMA, Sez. II – sentenza 8 giugno 2021 n. 6810 – Appalti pubblici – Sull’automatica esclusione per omessa dichiarazione di un possibile illecito professionale – Con la pronuncia in commento, i Giudici capitolini hanno sostenuto che la stazione appaltante non può procedere a una automatica esclusione del concorrente per omessa dichiarazione di fatti e circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della configurazione di un possibile illecito professionale e non ricadenti in alcuna causa di esclusione ad applicazione tassativa.
Richiamando la recente sentenza dell’Adunanza plenaria n. 16/2020, il Collegio ha ricordato come l’invocata sanzione espulsiva sia in ogni caso subordinata a una valutazione da parte della stazione appaltante della concreta incidenza di quei fatti sull’affidabilità del concorrente.

 

TAR PIEMONTE – TORINO, Sez. I – sentenza 8 giugno 2021 n. 592 – Sull’illegittimità della lex specialis che rende impossibile la formulazione dell’offerta – Con la sentenza in commento, il giudice piemontese, chiamato a pronunciarsi in relazione all’affidamento del servizio per il vitto di detenuti e internati e dell’opzionale servizio per il sopravvitto, ha dichiarato illegittimo il bando di gara, che rende impossibile la formulazione dell’offerta.
In particolar modo, nel caso di specie, la lex specialis, in ragione dell’imprevedibilità degli equilibri economico-giuridici della commessa rivenienti dalla oggettiva incertezza circa l’affidamento opzionale del servizio aggiuntivo di sopravvitto, non consente all’operatore economico l’elaborazione di un calcolo di convenienza economica affidabile, impedendo una consapevole e seria partecipazione alla procedura pubblica.
Ciò con la conseguenza che il sano confronto concorrenziale, che nei voti del legislatore unionale dovrebbe dispiegarsi sulla base di parametri certi e predeterminati, fatti salvi i fisiologici margini di alea insiti nell’attività di impresa, sub specie di rischio operativo nei segmenti concessori, non ha modo di esprimersi correttamente, essendo mancato a monte il compiuto esercizio dei margini di discrezionalità dell’Amministrazione nella costruzione dell’oggetto e dei criteri di gara.

 

TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I – sentenza 5 giugno 2021 n. 292 – Appalti pubblici – Sulla diversità del prodotto offerto rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara  – I giudici amministrativi, nel valutare la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara per le differenti caratteristiche del prodotto offerto rispetto a quelle indicate nel disciplinare di gara (nel caso di specie dimensione e colore di provette), hanno spiegato che l’offerente può invocare il principio dell’equivalenza – e rendere irrilevanti le riscontrate differenze – solo per le specifiche tecniche del prodotto, dimostrando peraltro che la soluzione proposta ottemperi in egual modo ai requisiti richiesti nel disciplinare di gara.
Viceversa il suddetto principio non può essere legittimamente invocato laddove si ravvisi una differenza oggettiva e sostanziale, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione.

 

TAR PUGLIA – BARI, Sez. II – sentenza 4 giugno 2021 n. 962 – Appalti pubblici – Sulla legittimità dell’aggiudicazione in caso di avvalimento avente ad oggetto la certificazione di qualità – Con la sentenza in rassegna, il Tar Bari ha chiarito che l’avvalimento dell’attestazione SOA è consentito ad una duplice condizione: a) che oggetto della messa a disposizione sia l’intero setting di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell’attestazione SOA; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile; in particolare, non basta che la ausiliaria fornisca all’avvalente  la certificazione pura e semplice, essendo invece richiesto, al fine di non rendere il prestito del requisito quale fittizio, che a questa si accompagni la messa a disposizione delle risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Ciò premesso, il giudice pugliese ha ritenuto legittima l’aggiudicazione di un appalto di servizi alla ditta che, ai fini della partecipazione alla gara, ha ricorso all’istituto dell’avvalimento per una certificazione di qualità, ove: a) tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, il bando prescrive il “possesso della certificazione, in corso di validità, conforme alle norme UNI CEI ISO/IEC 27001:2013 per gli aspetti relativi al SGSI (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni), rilasciata da organismi certificati”, b)  l’avvalimento concerne esattamente detta certificazione di qualità; c) dalla documentazione tecnica risulta tra l’altro, che, con particolare riguardo alla gestione dei dati,   il sistema informatico, fornito dall’aggiudicataria –  che le ha consentito di conseguire la certificazione di qualità de qua – sia ex se architettato ed articolato per garantire la sicurezza dei dati, non essendo per questo risultato richiesti specifici operatori. In altre parole è la infrastruttura informatica a garantire il risultato medesimo.

 

TAR PUGLIA – BARI, Sez. I – sentenza 3 giugno 2021 n. 969 – Appalti pubblici – Sull’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno senza previa impugnazione del provvedimento di revoca – Il giudice pugliese ha dichiarato inammissibile l’azione di risarcimento del danno per equivalente pecuniario, proposta da una impresa senza la preventiva impugnazione del provvedimento lesivo di revoca e decadenza dell’aggiudicazione di una gara di appalto; infatti, l’impugnazione tempestiva del suddetto provvedimento avrebbe potuto consentire la tutela ordinaria nella forma specifica dell’annullamento.

 

TAR PIEMONTE, Sez. II – sentenza 3 giugno 2021 n. 578 – Appalti pubblici – Sul soccorso istruttorio per la comprova delle esperienze pregresse – Con la sentenza in commento, i Giudici piemontesi hanno ritenuto legittimo il soccorso istruttorio esperito per l’acquisizione del certificato di regolare esecuzione, rilevante ai fini della comprova delle esperienze pregresse.
Ed infatti, il Collegio, nel ricordare i principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE in tema di soccorso istruttorio, ha rilevato come nel caso di specie né le disposizioni di gara sanzionavano la mancanza del certificato con l’esclusione né la valutazione da parte della commissione avrebbe dovuto avere ad oggetto tale documento.
Pertanto, l’acquisizione agli atti del certificato escludeva che la valutazione espressa dalla commissione potesse essere ritenuta illegittimamente integrata dal certificato prodotto oltre il termine di presentazione delle offerte, perché tale documento non avrebbe comunque integrato l’offerta presentata.

SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 3 giugno 2021 n.  4243 – Servizi di interesse economico generale – Rifiuti urbani – Sull’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani a mezzo di ordinanza contingibile e urgente e/o di necessità – Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha reputato legittima l’ordinanza con la quale un Comune, nelle more della conclusione di apposita gara di appalto, ha affidato per tre mesi, in via di urgenza, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ad una ditta diversa dalla società precedente affidataria, in ragione dei comprovati disservizi posti in essere da quest’ultima. Peraltro, la precedente affidataria non può vantare nessun legittimo affidamento alla prosecuzione dell’incarico o ad un nuovo affidamento dello stesso tipo, atteso che il servizio in questione è sempre stato affidato in via d’urgenza e per un periodo limitato di tempo.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 7 giugno 2021 n. 881 – Enti locali – Concessioni – Sull’impugnazione del provvedimento di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2033 – Con la sentenza in commento, il TAR Puglia ha chiarito che l’atto con cui un Comune recepisce la proroga automatica, sino al 31 dicembre 2033, stabilita dalla legge nazionale (art. 1, commi 682 e 683 della L. n. 145/2018) di una concessione demaniale marittima, non ha natura di provvedimento, poiché privo di contenuto volontaristico o negoziale, trattandosi di mero atto ricognitivo o di presa d’atto della proroga disposta ex lege.
Sicché il ricorso proposto avverso tale atto, di per sé non lesivo poiché privo di qualsiasi espressione di volontà dell’Amministrazione comunale, deve ritenersi inammissibile.

EDILIZIA & URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 7 giugno 2021 n. 4350 – Edilizia & Urbanistica – Sull’esenzione dal pagamento degli oneri di costruzione – Il Consiglio di Stato ha statuito che il pagamento degli oneri concessori rappresenta una regola generale, con la conseguenza che le ipotesi di esenzione rappresentano delle eccezioni e dunque vanno interpretate in modo restrittivo.
In particolare, la pronuncia in commento ha chiarito che il T.U. dell’edilizia prevede l’esenzione dal pagamento del contributo di concessione solo per un’opera di interesse generale che viene realizzata, o dall’ente istituzionalmente competente, o da un privato che agisce per conto di un ente pubblico, purché abbia un legame istituzionale con l’Amministrazione, come nella concessione o nella delega ed agisca per un interesse pubblico.

 

TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. II – sentenza 9 giugno 2021 n. 1875 – Edilizia & Urbanistica – Sul silenzio serbato dal Comune in ordine ad un’istanza volta ad ottenere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 – I giudici amministrativi, nell’indicata pronuncia, hanno affermato che, in caso di occupazione abusiva di mero fatto di un fondo da parte di un ente locale, non sussiste alcun obbligo di provvedere sull’eventuale istanza rivolta all’amministrazione dal proprietario e finalizzata ad ottenere il formale provvedimento di acquisizione ed il conseguenziale indennizzo.
Ciò in quanto il provvedimento di acquisizione sanante presuppone il formale avvio, da parte dell’Ente locale, di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità.